Descrizione estesa
Il Sindaco informa che gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto presso le sezioni sottoindicate, prive di barriere architettoniche:
- Sezione n. 1: Viale Antonio Gramsci n. 104 - Capoluogo
- Sezione n. 2: Viale Antonio Gramsci n. 104 - Capoluogo
- Sezione n. 3: Viale Antonio Gramsci n. 104 - Capoluogo
- Sezione n. 4: Viale Antonio Gramsci n. 104 - Capoluogo
- Sezione n. 5: Via Case Nuove n. 226 - Frazione Saragiolo
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ne i comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l’elezione della Camera dei Deputati o in più collegi provinciali per l’elezione del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l’elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall’elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell’ambito del territorio comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei Deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste, l’elettore stesso, è iscritto.
Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
Che, per l’esercizio del voto, gli elettori con difficoltà motorie dovranno esibire, con la tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o marche, dall’Azienda Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, unitamente al certificato o alla tessera elettorale con apposta l’annotazione permanente al voto assistito per l’eventuale accompagnatore di fiducia.